Il Ministero delle Finanze risponde: ‘Via i totem dai locali pubblici’
Via i totem e il poker dai locali pubblici? Arriva praticamente in tempo reale la risposta del Ministero dell’Economia e delle Finanze all’interrogazione parlamentare presentata dall’onorevole Alberto Fluvi del Partito Demoratico in riferimento al gioco a distanza del Texas Hold’em Poker che, pur essendo compreso nella tabella dei giochi proibiti, sarebbe apparso su molti apparecchi di gioco denominati comunemente ‘totem’ che vengono istallati nei bar o nei pubblici esercizi.
Si tratta di una prima indicazione per la regolamentazione di una materia, quella del totem, che, finora, come specifica il Ministero delle Finanze, aveva riguardato solo le scommesse sportive e ippiche. Bisognerà aspettare ora la reazione e il regolamento specifico che spetta proprio all’Aams. Ma la strada segnata dal Mef non è affatto rassicurante per il gioco del poker anche in ottica videolotteries. In effetti nei locali pubblici qualsiasi gioco a distanza regolamentato dallo Stato non può essere raccolto.
Il poker nei totem rappresenta un business nei locali pubblici che tantissime aziende hanno già lanciato e presentato alle fiere di settore. Come in questi giorni ad Enada Roma, dove migliaia di monitor touch screen presentano tavoli, carte e chips per giocare al ‘game’ del momento.
Le precisazioni del Ministero, però, parlano chiaro e quei totem, se l’Aams deciderà di regolamentare su questa linea, nei locali non andranno mai. Si parla di investimenti milionari ed è prevista una fase di forte confronto con gli enti preposti.
“L’unica disposizione che detta una disciplina in materia di «Totem» è quella di cui all’articolo 11-quinquiesdecies, comma 11, lettera b) del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248) — si legge nella risposta scritta del question time richiesto da Fluvi del Pd — tale norma, infatti, stabilisce che Aams con propri provvedimenti definisca «la possibilità di attivazione, da parte dei concessionari per l’esercizio delle scommesse a quota fissa, di apparecchiature che consentono al giocatore, in luoghi diversi dai locali delle sede autorizzata, l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse, nel rispetto del divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse».
In sostanza, in base all’articolo suddetto, la raccolta a distanza di giochi pubblici attraverso l’utilizzo di tali «Totem» risulta, al momento, espressamente disciplinata solo relativamente alle scommesse a quota fissa e, in tale ambito, solo all’interno delle Agenzie, negozi e corner di scommesse ed ovviamente esercitata solo ed esclusivamente da soggetti concessionari del gioco”.
Un’indicazione destinata a sconvolgere questo mercato che è già sbarcato in tutti i locali pubblici.
Il Ministero fa un esempio che conferma il divieto dell’installazione dei totem al di fuori dei luoghi autorizzati e cioè negozi, agenzi e corner di scommesse. “Presso un corner ippico possono essere installate apparecchiature per effettuare giocate sui concorsi pronostici su base sportiva, sulle scommesse sportive a totalizzatore e sulle scommesse dell’ippica nazionale, in quanto l’accettazione delle giocate attraverso tali apparecchiature deve rispecchiare l’articolazione dei giochi ammessi nei locali ove sono installate le apparecchiature medesime. Al di fuori dell’ipotesi individuata dall’articolo 11-quinquiesdecies, la detenzione e l’utilizzo di apparecchiature telematiche per lo svolgimento e la raccolta a distanza dei giochi pubblici, in luoghi diversi dalle sedi autorizzate, è vietata”.
A ulteriore conferma. “L’installazione di «Totem» presso esercizi pubblici (quali bar o negozi assimilati) e le operazioni attuate tramite tali congegni configurano sempre attività illecite, in quanto il relativo utilizzo è effettuato al fuori di una specifica ed espressa previsione che ne legittimi l’installazione e la possibile connessione a siti internet per l’effettuazione di giochi a distanza. In tali circostanze, la condotta degli esercenti che detengono tali apparecchiature nel proprio esercizio commerciale, mediante le quali gli avventori possono giocare giochi on line, configura l’ipotesi del reato di intermediazione, già vietata e sanzionata dall’articolo 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 e, da ultimo, dall’articolo 24 della legge Comunitaria 2008″.
Soddisfatto Fluvi visto che, anche se il poker e i giochi on line non sono stati l’oggetto principale della risposta del Mef, il divieto di installazione dei totem nei locali pubblici ha come risultato la cancellazione del poker online da bar, locali e altre realtà diverse dai luoghi autorizzati per le scommesse sportive e ippiche.
fonte: GiocoNews.it
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